Il D.M. 03/09/2021 ha introdotto modifiche importanti al processo di valutazione dei rischi di incendio e misure da adottare, andando a definire aziende a basso rischio di incendio.

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Il presente articolo rappresenta un riassunto di quanto esposto durante il webinar dedicato.

Se preferisci ascoltare la registrazione completa del webinar clicca sul video riportato a fianco.


D.M. 03/09/2021: le novità in materia di valutazione del rischio di incendio

Il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021 è l'ultimo dei tre decreti che sostituiranno il D.M. del 10 marzo 1998.
Al momento il decreto del 1998 è ancora valido, tuttavia, i decreti emanati il 1° e 2 settembre 2021 hanno già revocato alcune sue parti.
Il decreto ministeriale del 3 settembre 2021 sarà quello che, definitivamente, lo abrogherà. Questo comporterà alcuni cambiamenti significativi per l'intero sistema normativo legato alla valutazione del rischio di incendio.

Art. 2 Valutazione dei rischi di incendio

Nell'articolo 2 del D.M. 03/09/2021 troviamo numerose novità rispetto al D.M. del 10 marzo 1998.

Una delle principali: la valutazione del rischio d’incendio dovrà essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio

L'articolo 3 ci fornisce le indicazioni per valutare il rischio di incendio e le misure minime da applicare nei luoghi di lavoro.

A differenza del D.M 10 marzo 98, che riportava prescrizioni per tutte le attività, questo decreto individua tre situazioni specifiche:

  1. Per le attività dove sono presenti delle regole tecniche di prevenzione incendio si stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
    Attenzione: il comma 1 si riferisce a tutte le attività soggette alle regole tecniche di prevenzione incendi e non solo a quelle soggette all'autorizzazione antincendio del DPR 151.
  2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
    Sarà, quindi, all'interno dell'allegato 1 (chiamato in maniera informale Mini Codice) che troveremo le misure da applicare per tutte le attività a basso rischio di incendio.

Se, invece, parliamo di un'attività che non rientra nelle 2 casistiche precedenti, abbiamo il comma 3:

  1. er i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (chiamato Codice di prevenzione incendi).
    Notare che, tra le attività che rientrano nel comma sopracitato, avremmo sia attività soggette al controllo dei vigili del fuoco (dove è presente un progettista antincendio incaricato di presentare le pratiche) sia attività che, pur essendo sotto la soglia di applicazione del dpr 151, non sono a rischio basso e a cui si dovrà applicare, di conseguenza, il codice di prevenzione incendi.

Questa è sicuramente la novità più complessa: fino ad adesso, infatti, il decreto ministeriale 10 marzo 98 si attuava a tutti i luoghi di lavoro.
Il D.M 3 agosto 2015 (codice di prevenzione incendi) ha, invece, una filosofia completamente diversa: se il decreto ministeriale 10 marzo 98 è una norma prescrittiva con delle prescrizioni ben definite, il D.M 3 agosto 2015 ha un approccio più "prestazionale" e il suo l'obiettivo è quello di raggiungere certi livelli di sicurezza e non necessariamente il mero rispetto dei requisiti definiti nel decreto.

Art. 4 Disposizioni Transitorie e Finali

E’ importante capire quanto impatterà tutto questo, a partire dalla data di entrata in vigore.

All'interno dell’articolo 4, troviamo:

  1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Dalla data di entrata in vigore invece verrà abrogato definitivamente il decreto ministeriale 10 marzo 98
    Questo significa che, per le nuove attività, la valutazione del rischio e le prescrizioni antincendio dovranno essere applicate seguendo il mini-codice o il codice di prevenzione incendi.
    Le attività esistenti, invece, non dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni, a meno che non ci siano modifiche sostanziali.

Art. 5 Entrata in Vigore

Il presente decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (20/10/2022)

ALLEGATO I

L'allegato 1 è la parte più corposa di tutto il decreto e contiene tre sezioni principali:

  • La prima: dove viene data una definizione delle attività a basso rischio di incendio;
  • La seconda: dedicata invece alla valutazione dei rischi;
  • La terza e ultima: che comprende una serie di capitoli chiamati "strategie" che forniscono indicazioni sulle prescrizioni antincendio da applicare sui luoghi di lavoro.

Definizione di attività a rischio di incendio basso

In primis:

i fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette…

Inoltre, per essere a rischio basso, le attività devono avere i seguenti requisiti aggiuntivi:

  1. con affollamento complessivo 100 occupanti (persone che a qualsiasi titolo sono presenti in sede);
  2. con superficie lorda complessiva 1000 m2;
  3. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2);
  5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. l'affollamento complessivo deve essere inferiore ai 100 occupanti intendendo persone che a qualsiasi titolo sono presenti in sede.

Qualora un’attività rispetti tutte queste voci, non sia soggetta e non possieda alcuna regola tecnica verticale, potrà essere definita attività a rischio basso e le sarà possibile applicare il Mini Codice di prevenzione incendi.
Attenzione: la stessa norma dice che nulla vieta che, anche un'attività a rischio basso, possa usare il codice di prevenzione incendi.

Valutazione del rischio di incendio

Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota: la valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato (Mini-Codice).

Ricapitolando: sarà l’allegato 1 o Mini Codice a disporre dei requisiti minimi per la prevenzione incendi.

Tuttavia, dalla valutazione dei rischi, potrebbe emergere la necessità di effettuare implementazioni o aumenti, come ad esempio l'aggiunta di estintori, per garantire la sicurezza.

Vediamo i punti sui cui si basa la valutazione del rischio di incendio.

L’impostazione ricorda quella del D.M 10 marzo 98, con cui, effettivamente, qualche parallelismo c’è ( in particolare alla lettera A).

Notiamo, poi, che l’allegato 1 del D.M 3 settembre 2021 corrisponde, esattamente, al punto G.2.6.1 del D.M. 03/08/2015.

La valutazione del rischio rimane, pertanto, la stessa sia per le attività a rischio basso, sia per quelle non a rischio basso, ma le prescrizioni minime variano notevolmente tra il mini codice e il D.M 3 agosto 2015.

Vediamo velocemente i punti:

  1. individuazione dei pericoli d’incendio;
    Nota: Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...
  2. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
    Nota: Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ...
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  6. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Strategie antincendio

Andiamo ora alle diverse strategie antincendio riportate all'interno del decreto ministeriale 3 settembre 2021. Alcune coincidono con quelle presenti nel D.M 3 agosto 2015, altre invece sono completamente nuove.

Compartimentazione

In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell’incendio, possono essere adottate le seguenti misure:

  1. verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
  2. all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Nota: Deve essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio...

Esodo

La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

Nota: Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via.
Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

Quali sono le caratteristiche delle vie di esodo?

  1. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
  2. In generale, il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.
    Nota: Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.
  3. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
  4. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente (parliamo sempre di attività non soggette)
    Nota: per le attività non soggette si applica il D.M 03/11/2021
  5. l sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
  6. Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.
    Nota: Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

Dati di ingresso per la progettazione del sistema esodo.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle vie di esodo, il Mini Codice mi indica di considerare:

L’affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0,7 persone/m2 per la superficie lorda del locale stesso.

Significa che, se possiedo un'azienda di 100 metri quadrati, devo considerare un'affluenza massima di 70 persone per le vie di evacuazione. Questo mi permetterà di definire i moduli di evacuazione, inclusi il numero di porte e la larghezza totale, soprattutto per attività aperte al pubblico o uffici.

Tuttavia, il secondo comma specifica che posso anche definire il numero massimo di occupanti, basato sulle postazioni di lavoro e sul numero di dipendenti che accedono agli ambienti di lavoro. Ciò prevede un'affluenza molto inferiore rispetto alle attività aperte al pubblico, e probabilmente inferiore a 70 persone per 100 metri quadrati.

Progettazione del sistema d’esodo

  1. Al fine di limitare la probabilità che l’esodo degli occupanti sia impedito dall’incendio, devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio;
  2. È ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco Lcc 30 m (prima era 12-45 metri);
  3. È ammessa una lunghezza del corridoio cieco Lcc 45 m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi;
    1. Installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;
      Nota La funzione A, rivelazione automatica dell’incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.
    2. altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco i 5 m.
  4. Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d’esodo.
  5. Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio, almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività deve essere Les 60 m.
    Nota: Il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento o suddiviso in compartimenti in esito alle risultanze della valutazione del rischio.

E l'altezza?

L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo, in presenza di uno dei seguenti casi:

  1. da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;
  2. da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …);
  3. secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.

Per quanto riguarda la larghezza:

  1. La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.
    Attenzione: Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza 80 mm.
  2. La larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali deve essere >=900 mm. Sono ammessi:
    1. varchi di larghezza >= 800 mm;
    2. varchi di larghezza >= 700 mm, per affollamento del locale 10 occupanti;
    3. varchi di larghezza >=600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
  3. In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo.

Gestione sicurezza antincendio

C'è poi la parte di gestione sicurezza antincendio che in realtà aggiunge poco di nuovo, se non:

  1. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive; Nota: Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).
  2. verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
  3. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, ...);
  4. attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
    Nota: Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
  5. apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
  6. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Controllo Dell’incendio

Abbiamo poi la sezione dedicata al controllo dell'incendio dove, sostanzialmente, si fa riferimento agli estintori:

  1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
    Nota: Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l’installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.
  2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.
    In sostanza, secondo le disposizioni del decreto ministeriale del 10 marzo 1998, non è possibile avere solo estintori ad anidride carbonica per la classe di incendio B e C, ma è necessario avere anche estintori omologati per la classe A (schiuma, idrici, polvere).
    Inoltre, è possibile integrare gli estintori ad anidride carbonica con quelli a polvere per coprire tutte le classi di incendio o averli separati in posizioni specifiche.
  3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...).
  4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto devono essere collocati:
    1. in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
    2. in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).
  5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).
    Nota: L’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.
  6. Qualora sia previsto l’impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all’uso previsto.
    Nota: Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, …) sono idonei all’utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d’acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.
  7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di una rete idranti.
  8. Per la progettazione dell’eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:
    1. livello di pericolosità 1;
      Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l’alimentazione promiscua.
    2. protezione interna;
    3. alimentazione idrica di tipo singola.

Rilevazione ed allarme

In merito, invece, alla rivelazione e diffusione dell’allarme:

  1. essa è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:
    1. al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
      Nota Generalmente l’allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti.
    2. alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell’alimentazione elettrica, …).
  2. n esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI).
    Nota: Per la progettazione dell’IRAI può essere impiegata la norma UNI 9795.
  3. Qualora previsto, l’IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:
    B, funzione di controllo e segnalazione;
    D, funzione di segnalazione manuale;
    L, funzione di alimentazione;
    C, funzione di allarme incendio.

    Nota: I segnali acustici di pre-allarme, qualora previsto, e di allarme incendio (funzione principale C) dovrebbero avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI 11744.

Controllo di fumi e calore

Importante:

  1. Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d’incendio.
  2. Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
  3. Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e calore devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.

Operatività antincendio

Per quanto riguarda, invece, l’operatività antincendio, troviamo un elemento interessante:

Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza 50 m dagli accessi dell’attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.
Nota: Fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell’attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori, …

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Riguardo a questo aspetto, niente di nuovo:

  1. Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte.
  2. Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

Come vediamo il mini codice introduce alcune modifiche sostanziali , in particolare riguardo al numero di estintori.

Ricordiamo che, nel D.M 10 marzo 98, era presente una tabella indicante ogni quanti metri quadrati dovesse presenziare un estintore (oltre a quelli da posizionare ogni 30 metri, che permangono anche nel nuovo D.M).

Questo elemento determinerà una riduzione del numero degli apparecchi disponibili nell’attività.

Altro elemento: nel D.M 10 marzo 98 si richiedeva la presenza di almeno un estintore per piano (così come nel D.M 3 agosto 2015); l’allegato 1, invece, questa indicazione non la riporta.

E’ comunque sempre consigliabile, all'interno della valutazione dei rischi, tenere bene in considerazione la possibilità di avere, ugualmente, un estintore per piano e poter garantire, in questo modo, una rapida risposta in caso di incendio.

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