Il D.M. 02/09/2021 ha introdotto modifiche anche alla gestione delle emergenze, modificando alcuni contenuti del piano di emergenza e i criteri per determinare l'obbligo della sua predisposizione e di effettuazione delle prove di evacuazione.

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Il presente articolo rappresenta un riassunto di quanto esposto durante il webinar dedicato.

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Il Piano di Emergenza: come cambia con il DM. 02/09/2021

Continuiamo ad analizzare le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 2 settembre 2021, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.
Insieme agli altri 2 decreti, costituirà infatti il "nuovo" D.M. 10/3/98, ossia il riferimento per la Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro.

Abbiamo già visto la parte del decreto relativa alla formazione antincendio (per lavoratori e incaricati); scopriamo adesso la sezione dedicata alle modifiche al piano d'emergenza e ai suoi contenuti.

Art. 2 Gestione della sicurezza Antincendio

Veniamo al testo dell'articolo e andiamo dritti a quelle che sono le modifiche.

Al comma 1 troviamo la seguente aggiunta:

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Vediamo ora quello che è considerato il cambiamento più impattante.

Secondo il "vecchio" D.M 10 marzo 98, il piano d'emergenza e la prova di evacuazione, erano obbligatori solo per le attività con più di 10 lavoratori o soggette al controllo dei vigili del fuoco.
Con questo nuovo D.M invece lo diventeranno anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori.

Per le attività rientranti in tale categoria si dovrà, quindi, redigere il piano d'emergenza entro la data di entrata in vigore (4 ottobre 2022).

Altri nuovi elementi: viene introdotto l'obbligo di inserimento dei nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze.

Sebbene alcuni lo riportassero già, nel decreto del 10 marzo 98 era prevista esclusivamente l'indicazione del numero dei lavoratori (e non anche dei nominativi).

Viene poi inserita una particolarità documentale rilevante:

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (qui viene aggiunto un elemento); tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Allegato II – Gestione della sicurezza antincendio

Generalità

Altre modifiche: all’interno del nuovo D.M troviamo che il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
Chiaro che, per molti, fosse già sottointeso; interessante comunque la specificità di questo passaggio: "in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili"

Altro elemento: il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori e il coinvolgimento degli addetti alla gestione emergenza.
Principio assolutamente comprensibile e condivisibile quello di coinvolgere attivamente gli incaricati nella redazione del piano d'emergenza, affinché esso sia più efficace e funzionale possibile.

Contenuti del piano d'emergenza

In questo caso non ci sono sostanziali cambiamenti e rimangono:

  • le caratteristiche dei luoghi e le vie di esodo;
  • la modalità di rivelazione e di diffusione e diffuso l'allarme;
  • il numero di persone presenti e dove sono ubicate;
  • chi sono i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero degli incaricati; il livello di informazione e formazione;
  • i compiti del personale di servizio incaricato antincendio;
  • i compiti del personale (in generale);
  • i provvedimenti su come informare le persone;
  • le misure da mettere in atto;
  • le misure per le attività rischio elevato
  • le procedure di chiamata dei vigili del fuoco.

Nulla di nuovo quindi all'orizzonte, anche se il nuovo decreto, in questo senso, può rivelarsi una buona occasione per rivedere i piani di emergenza realizzati fino ad adesso e ripensarli in una maniera innovativa, andando ad integrare quelli che sono gli elementi che non avevamo ancora introdotto e che, per qualche motivo ci eravamo persi per strada.

Altra novità: all'interno del piano d’emergenza diventa obbligatorio inserire tutte le planimetrie di evacuazione, senza più possibilità di discernimento.

Sui contenuti delle planimetrie abbiamo adesso anche:

  • l'ubicazione dei locali a rischio specifico (es.: centrale termica, locale motopompe, magazzini di stoccaggio degli infiammabili);
  • l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
  • i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Assistenza delle persone con esigenze speciali in caso di incendio

Anche qui non ci sono particolari cambiamenti però, se prima si parlava in modo generico di ""pianificare le misure"" tenendo conto di esigenze particolari, adesso il datore di lavoro deve tenerne conto già in fase di progettazione e realizzazione, delle misure di sicurezza antincendio.

Non cambia granché perché per "pianificazione" si può intendere anche il processi di "progettazione e realizzazione".
Tuttavia specificarli è sicuramente un importante impulso all'idea di riprendere in mano questi elementi e trattarli con i dovuti crismi.

Per il resto le misure non cambiano; notiamo solo, come modifica, un riferimento alla norma tecnica UNI CEI EN 17210:2021 dal titolo "Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito-Requisiti funzionali".

Misure semplificate per la gestione dell'emergenza

Abbiamo poi tutta una situazione di misure semplificate per la gestione delle emergenze:

Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2 (fattori e istruzioni).

Quindi: invece che creare un vero e proprio piano di emergenza con tutti i contenuti che abbiamo visto prima, il datore di lavoro può, semplicemente, redigere delle planimetrie, affiancandogli delle indicazioni schematiche di quelle che sono le istruzioni e i fattori, da mettere in campo in caso di emergenza.

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