Il D.M. 02/09/2021 ha introdotto alcune piccole modifiche riguardanti la formazione degli incaricati antincendio, tra cui, la più importante, riguarda l'aggiornamento periodico.
La norma introduce anche i requisiti per il personale docente di questi corsi.

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Il presente articolo rappresenta un riassunto di quanto esposto durante il webinar dedicato.

Se preferisci ascoltare la registrazione completa del webinar clicca sul video riportato a fianco.


Nel mese di settembre 2021, il Ministero dell’Interno, ha emanato i tre importanti decreti sull'antincendio che andranno a sostituire il DM 10 marzo 1998.
Oggi, dei 3, vedremo il D.M 02.09.2021, focalizzandoci sulla parte relativa alla Formazione e Informazione antincendio, esaminando le principali novità (che riporteremo in grassetto) rispetto a quanto previsto dalle correnti normative.
Il decreto entrerà in vigore il 4 ottobre del 2021.

ART. 3 Informazione e formazione dei lavoratori

Partiamo dal primo comma dell’art. 3:

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio, secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

Nell'allegato 1:

1. E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.

2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

Qui troviamo per la prima volta la parola "esplosione", termine che il decreto inserisce in aggiunta, e che ritroveremo anche nell'articolo "Informazione e Formazione Antincendio", in questo passaggio:

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:
a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte.

Sebbene non ci siano dei veri e propri cambiamenti dal punto di vista operativo, il nuovo D.M conferma però come questi due rischi (esplosione e incendio) siano, in realtà, strettamente correlati e come essi debbano, di conseguenza, essere trattati in concomitanza.

Anche i 3 punti seguenti sono delle novità, nonostante, in verità, si vada soltanto ad "esplicitare" alcuni principi già ben radicati e sottintesi per molti:

5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme.
Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.

6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.

7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.

Art. 4: Designazione degli addetti al servizio antincendio.

Proseguiamo con la parte riferita alla designazione degli addetti antincendio, anche qui con delle aggiunte:

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.

Come vedete cambia soprattutto il riferimento, mentre invece non viene ancora indicato di specificare il numero minimo di incaricati, cosa che, tra gli addetti ai lavori, qualcuno si auspicava.

Art. 5: Formazione ed aggiornamento degli addetti.

In relazione invece alla formazione e agli aggiornamenti per gli addetti antincendio, abbiamo tre nuovi inserimenti:

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.

6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti    anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art.

7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Per quanto riguarda le attività, cambia il modo di identificarle:

  • Rischio basso diventa: Livello 1;
  • Rischio medio diventa: Livello 2;
  • Rischio elevato diventa: Livello 3;

Rispetto all’elenco delle attività a cui bisogna associare un livello di rischio livello 3, il decreto inserisce anche:

  • uffici con oltre 1.000 persone presenti (prima era dipendenti);
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Per quanto concerne la Formazione: nessun cambiamento sul numero di ore ma alcune immissioni di nuovi contenuti. Vediamo:

CORSO C D.M. 10/03/1998: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (Liv. 3) (DURATA 16 ORE)

Parte TEORICA - Modulo: STRATEGIA ANTINENDIO (seconda parte)

Nuovi argomenti:

  • Controllo dell'incendio
  • Operatività dell'incendio
  • Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza
  • Controlli e la manutenzione

Parte PRATICA - Modulo: ESERCITAZIONI PRATICHE

  • presa visione del registro antincendio;
  • chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza

Stesse modifiche di contenuti (per parte pratica) per:

CORSO B D.M. 10/03/1998: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (Liv.2) (DURATA 8 ORE)

CORSO A D.M. 10/03/1998: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (Liv.1) (DURATA 4 ORE)

Parte PRATICA - Modulo: ESERCITAZIONI PRARICHE

  • Esercitazioni sull’uso degli estintori
  • Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardo la sorveglianza

Art. 7 Disposizioni transitorie e finali.

Da ricordare: tutti i corsi già programmati prima della data di entrata in vigore non devono essere bloccati ma possono andare a terminare, purché terminati entro sei mesi, cioè entro 4 aprile 2023.

Art. 6 Requisiti dei docenti – Parte Teorica e parte pratica.

Veniamo alla qualifica dei docenti e le novità:

Per fare il docente / sia parte Teorica e pratica:

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c)essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni (...)

Per fare il docente / solo parte Teorica

3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni (...)

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

Nota: Si riferisce a persone non in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Art. 6 Requisiti dei docenti – Parte pratica

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;

c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni. Nota: nessuno sconto ai professionisti iscritti nell'elenco del Ministero

6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.

7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Aggiornamento dei docenti

Novità: L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.

3. L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.

4. L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.

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