La Legge 215/21 ha introdotto alcune importanti novità all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008: obblighi del preposto. Durante questo webinar verranno presentate le modifiche introdotte.

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Il presente articolo rappresenta un riassunto di quanto esposto durante il webinar dedicato.

Se preferisci ascoltare la registrazione completa del webinar clicca sul video riportato a fianco.


Il decreto legislativo 146/2021 aveva già introdotto alcuni cambiamenti al testo unico in merito a questa figura, in particolare in merito alla sospensione delle attività e all'inserimento di un nuovo organismo con potere sanzionatorio.

Con la conversione del decreto in legge 215/2021, si sono aggiunte altre modifiche rilevanti, ridefinendo così nomina, ruolo, e obblighi di questa figura.

Obblighi del datore di lavoro

La prima modifica - un nuovo inserimento - riguarda l'Art. 18 del Dlgs. 81/08: nel comma 1 viene inserita la lettera B-bis, in cui si prevede che i dirigenti e il datore di lavoro debbano "individuare il preposto o i preposti  per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro  possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività."

Partendo dalle ultime 2 frasi (prima di andare al punto più importante - l'individuazione del preposto:

"...possono stabilire l'emolumento spettante...”

Il tema sta creando un certo rumore anche se, in verità, è già stato previsto in molti contratti collettivi nazionali.
In sostanza l'articolo spiega la possibilità di prevedere, per il preposto, un compenso maggiore per lo svolgimento delle sue attività.

“il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.”

Una preposizione interessante, in cui viene espresso un concetto che dovrebbe essere già ben radicato e che, grazie alla norma, ha l'opportunità di cambiare forma e diventare più granitico:
Il preposto sarà quindi tutelato e libero di agire come meglio valuti.

Dulcis in fundo: analizziamo la "famosa" prima frase che, tra gli addetti ai lavori, ha creato particolare trambusto:

"individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza"

Da notare il verbo utilizzato, che è "individuare", ben diverso dal termine che, in genere, viene utilizzato all'interno del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle persone: "designare".

Perché allora non usare lo stesso termine?

Perché "Individuare" e "Designare" sono due termini estremamente differenti.

Se proviamo infatti a leggere direttamente sul sito della Treccani il significato di "Individuare" troveremo: "conferire a una realtà determinata il carattere che la distingue dalle altre".

Non si tratta di trasformare una condizione, ma semplicemente di prendere atto di alcune caratteristiche e distinguere una cosa, dalle altre. Per questo il preposto, viene individuato e non designato.

Sarebbe quindi corretto dire che il datore di lavoro non "nomina" il preposto, bensì lo "individua".

A questo punto però una domanda sorge spontanea: perché mettere l'obbligo?
Perché così si evita di sfruttare in maniera non corretta e fraudolenta l'articolo 299 dell'81, applicandoci erroneamente l’idea del "preposto di fatto".

Con questa modifica le cose cambiano: si chiede esplicitamente al datore di lavoro di dare un'evidenza oggettiva. Contrariamente però alle nomine di altri ruoli - più semplici sotto certi aspetti - qui sarà il datore di lavoro che, dopo aver analizzato l'organizzazione delle attività aziendali, individuerà la persona più adatta, conferendogli quel grado di evidenza.

Se invece pensiamo al termine “designare”, utilizzato per la nomina di altri ruoli e prendiamo, anche qui, la definizione da Treccani, troveremo: "indicare, proporre una persona per un determinato ufficio".

Da come si evince è sicuramente più determinante e comporta un'azione totalmente differente.
Ha dei tratti "gerarchizzanti", come se arrivasse "dall’alto", non come la nomina per il preposto.

Ricordiamoci poi che, testualmente, non è riportato da nessuna parte che il lavoratore possa rifiutare una nomina da preposto.
Questo perché quella predisposizione sta nella sua natura della mansione, del comportamento e dell'attività di quello specifico lavoratore.

Non è propriamente come negli altri ruoli legati alla sicurezza: pensiamo agli incaricati antincendio che possono rifiutare la nomina perché, nel momento in cui tutti rifiutano, diventerebbe sanzionabile.
Qui no e, nell'eventualità che non si trovino preposti in azienda, le motivazioni saranno esclusivamente due: il preposto c'è ma non è mai stato comunicato, oppure, il preposto non c'è e nessuno può contestare il contrario.

Questo per ricordare che il preposto non deve obbligatoriamente esserci in azienda e, nel caso ci sia, il titolare deve averlo comunque individuato, dando evidenza oggettiva e comunicato.

Obblighi del preposto

Per quanto riguarda i nuovi obblighi del preposto, la norma introduce fin da subito alcune modifiche nell’art. 19.

In primis in presenza di "non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite da datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale", il  preposto è ora tenuto a “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”

Rispetto a prima il preposto ha un ruolo più attivo.
Egli non può più limitarsi alla sola informazione: ha l'obbligo di intervenire e cambiare i comportamenti non conformi fornendo le indicazioni necessarie ai colleghi e, in caso di mancata attuazione e di persistenza nell'inosservanza, dovrà interrompere l'attività del lavoratore e comunicarlo ai suoi superiori diretti.

Notiamo un cambio abbastanza radicale, almeno, da un punto di vista testuale e, sebbene per alcuni fosse già sottinteso, vederlo scritto, fa sì che, da buona prassi, assuma un carattere di obbligatorietà.

Troviamo poi “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”

Questo ci ricorda un po' l'Art. 20 comma 2 dell'81/2008 che avvisa il lavoratore di "segnalare immediatamente il datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza o obblighi dei lavoratori”

Confrontandolo, per certi versi, il preposto potrebbe assomigliare al lavoratore che, nel momento in cui rileva delle non conformità, ha l'obbligo di segnalarle; tuttavia il preposto non deve limitarsi a questo in quanto ha anche l'obbligo di interrompere l'attività nel momento in cui quella non conformità ne necessita.

Sarà quindi fondamentale creare una reale connessione tra preposto e datore di lavoro e far sì che i due dialoghino e comunichino, affinché definiscano insieme quali siano i punti da migliorare e come migliorarli.

Il datore di lavoro dovrà trasmettere tranquillità e fiducia al preposto perché egli si senta così libero di agire senza nessuna pressione.

Individuazione del preposto per gli appalti e i subappalti

Anche su questo argomento è stata introdotta, tramite l'articolo 26 Comma 8 - bis, una novità.

L'articolo dice che "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Viene quindi inserito l'obbligo da parte dei relatori di lavoro in appalto o subappalto di comunicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Questo, fortunatamente, spesso avviene già, ma grazie alla nuova legge viene avvalorata l'idea che il preposto non può essere "tirato fuori dal cappello" al momento, sia che ci sia o non ci sia.

Come anticipato è fondamentale consapevolizzarsi sul fatto che, in alcuni casi, il preposto potrà non esserci in azienda e che magari sia il datore di lavoro stesso che insieme ai sottoposti si rechi personalmente in azienda e vigili direttamente sulle attività.

Oppure pensiamo all'eventualità in cui ci sia un solo lavoratore. Egli non potrà essere preposto di sé stesso.

Quindi, rammentiamo: non sempre avremo il preposto e non sempre sarà possibile individuarne uno.

Conclusioni

Per concludere andiamo a rivedere la definizione di questa figura, in modo da tenere bene a mente quali siano le sue vere funzioni: "Persona che in ragione dell'incarico professionale, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, sovraintende e vigila sull'attività dei lavoratori"

Se impareremo bene questa definizione e la useremo come bussola, sarà semplice poi agire in maniera corretta.

Il segreto rimane nell'analizzare, da parte del datore di lavoro, l'organizzazione aziendale e comprendere come, col tempo, si siano create alcune dinamiche e ponendosi queste domande:
in azienda ci sono lavoratori che assistono gli altri durante le attività?
Ci sono lavoratori disposti a dare una mano e, eventualmente, a correggere e segnalare l’errore?

Se sì quelli sono, per condizione e per natura, dei preposti e, a questo punto, sarà nostro compito individuarli, nominarli e infine comunicarli.

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